1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».
2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:
a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;
b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;
c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;
d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.
3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna
a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.
9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con